Polizia Mortuaria
Scheda del servizio
LA DISPERSIONE DELLE CENERI
La legge 130/2001, all'art. 2, prevede la possibilità di autorizzare la dispersione delle ceneri, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, sulla base di espressa volontà del defunto.
Per rendere operativo questo principio servivano però le norme d'attuazione, ai sensi dell'art. 117 del Titolo V della Costituzione.
La Regione Piemonte ha provveduto ad emanare le norme di attuazione già con la legge regionale n. 20/2007, in particolare con gli artt. 2 e 4.
L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è di competenza esclusiva dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso.
All'istanza dovrà essere allegata la manifestazione di volontà che, se non resa per iscritto dalla persona deceduta, dovrà essere resa dal coniuge o dalla maggioranza dei parenti di pari grado, oltre alla dichiarazione di assenso gratuito dei proprietari dell'area, nel caso la dispersione avvenga in area privata.
L'Ufficiale dello Stato Civile che rilascia l'autorizzazione alla dispersione deve darne notizia al Comune dove le ceneri verranno disperse. Questa disposizione è obbligatoria nel caso in cui il Comune di destinazione si trovi in Regione Piemonte, ma non per i Comuni posti in altra Regione.
Parimenti, il soggetto incaricato di eseguire la dispersione dovrà darne notizia al Comune ove avverrà la dispersione stessa con almeno dieci giorni di anticipo.
La consegna dell'urna cineraria va verbalizzata ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 285/1990 e dovrà essere annotata nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
Qualora il defunto non abbia individuato la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone, come previsto dal comma 7 dello stesso art. 2:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall'esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assumere la responsabilità di disperdere le ceneri. Pur in assenza di riferimenti nella normativa regionale, si ritiene che analoga procedura possa essere adottata nel caso il defunto non abbia scelto il luogo della dispersione.
I luoghi del territorio comunale ove è ammessa la dispersione delle ceneri sono individuati all'art. 33 del vigente regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali.
La legge regionale 20/2007 ha altresì individuato i luoghi del territorio nazionale ove è consentita la dispersione delle ceneri.
La legge 130/2001, all'art. 2, prevede la possibilità di autorizzare la dispersione delle ceneri, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, sulla base di espressa volontà del defunto.
Per rendere operativo questo principio servivano però le norme d'attuazione, ai sensi dell'art. 117 del Titolo V della Costituzione.
La Regione Piemonte ha provveduto ad emanare le norme di attuazione già con la legge regionale n. 20/2007, in particolare con gli artt. 2 e 4.
L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è di competenza esclusiva dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso.
All'istanza dovrà essere allegata la manifestazione di volontà che, se non resa per iscritto dalla persona deceduta, dovrà essere resa dal coniuge o dalla maggioranza dei parenti di pari grado, oltre alla dichiarazione di assenso gratuito dei proprietari dell'area, nel caso la dispersione avvenga in area privata.
L'Ufficiale dello Stato Civile che rilascia l'autorizzazione alla dispersione deve darne notizia al Comune dove le ceneri verranno disperse. Questa disposizione è obbligatoria nel caso in cui il Comune di destinazione si trovi in Regione Piemonte, ma non per i Comuni posti in altra Regione.
Parimenti, il soggetto incaricato di eseguire la dispersione dovrà darne notizia al Comune ove avverrà la dispersione stessa con almeno dieci giorni di anticipo.
La consegna dell'urna cineraria va verbalizzata ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 285/1990 e dovrà essere annotata nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
Qualora il defunto non abbia individuato la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone, come previsto dal comma 7 dello stesso art. 2:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall'esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assumere la responsabilità di disperdere le ceneri. Pur in assenza di riferimenti nella normativa regionale, si ritiene che analoga procedura possa essere adottata nel caso il defunto non abbia scelto il luogo della dispersione.
I luoghi del territorio comunale ove è ammessa la dispersione delle ceneri sono individuati all'art. 33 del vigente regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali.
La legge regionale 20/2007 ha altresì individuato i luoghi del territorio nazionale ove è consentita la dispersione delle ceneri.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Servizi cimiteriali | |||||||
Responsabile | dottoressa Camilla PREGNOLATO | |||||||
Personale | Annalisa ROGANI | |||||||
Indirizzo | Via F. Baracca n. 4 | |||||||
Telefono |
0322401411 |
|||||||
Fax |
0322401410 |
|||||||
comune@comune.dormelletto.no.it |
||||||||
PEC |
comune.dormelletto.no@legalmail.it |
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Note | ||||||||
Apertura al pubblico |
|
Documenti - Normativa
- Legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20[.doc 3,13 Mb - 14/11/2013]
- Legge Regione Piemonte 3 agosto 2011, n. 15[.doc 76 Kb - 14/11/2013]
Modulistica
- Domanda di autorizzazione alla dispersione delle ceneri[.doc 63,5 Kb - 14/11/2013]
- Richiesta di autorizzazione per l'esumazione straordinaria[.pdf 121,47 Kb - 11/02/2014]
- Richiesta di autorizzazione per l'estumulazione straordinaria[.pdf 121,63 Kb - 11/02/2014]
- Istanza di concessione di sepoltura in campo comune[.pdf 24,74 Kb - 10/11/2015]
Ultimo aggiornamento pagina: 10/11/2015 11:08:35